casi
in cui imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta
art.
2, c. 1, L. 27.12.2002,n. 289, in vigore dal
01.01.2003
La norma inserisce, all’art. 11 del
D.P.R. 22.12.1986 n. 131, il comma 1-bis, ai sensi del quale, se alla
formazione del reddito complessivo concorrono soltanto
redditi di pensione non superiori a 7.500 euro, redditi di terreni per un
importo non superiore a 185,92 euro, e quello dell’unita’ immobiliare adibita
ad abitazione principale, e relative pertinenze, l’imposta sul reddito delle
persone fisiche non è dovuta.
L’innovazione suindicata
si riferisce solo ai redditi dei terreni, e non a quelli dei fabbricati
(diversi dall’abitazione principale): per questi ultimi, vi è esonero
dall’obbligo di presentazione della dichiarazione dei
redditi solo se la persona interessata non possiede redditi diversi da quelli
fondiari, di qualsiasi natura (salvo quelli esenti e quelli soggetti a ritenuta
a titolo d’imposta), e se il reddito fondiario del fabbricato non eccede 185,92
euro (art. 1, c. 4, lett. b), del D.P.R. 600/1973).
Occorre tener conto, con riferimento
ai c.d. frontalieri, che – ai sensi dell’art. 2, c. 10,
L. 27.12.2002 n. 289, i redditi derivanti da lavoro
dipendente prestato, in via continuativa ed esclusiva,
all’estero in zone di frontiera e altri Paesi limitrofi da soggetti residenti
nel territorio dello Stato, concorrono a formare il reddito complessivo per
l’importo eccedente 8.000 euro (e quindi, in tali circostanze, viene meno
l’esenzione prevista dal suddetto comma 1).